Lo statuto associativo votato dall'assemblea generale il 10/06/2019

 

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ARTICOLO 1 - E’ costituita un’associazione denominata "Corpo Volontari Protezione Civile di Peschiera Borromeo", di seguito indicata come “Associazione” od “Organizzazione”. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l’Organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato e l’acronimo ODV” costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’acronimo ODV può essere accompagnato dall’acronimo ETS. (Ente Terzo Settore)

ARTICOLO 2 - L'Associazione ha sede legale nel Palazzo Comunale di Peschiera Borromeo ed ha durata illimitata. L’Organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore della Protezione Civile. Impronta pertanto la propria attività ed operatività alle Leggi vigenti in materia di volontariato e Protezione Civile, le cui finalità sono, in via esemplificativa e non esaustiva: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento. Potrà inoltre svolgere attività di diffusione della cultura della sicurezza e di promozione delle proprie funzioni anche mediante iniziative pubbliche o aperte al pubblico.

ARTICOLO 3 - Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. 

I requisiti richiesti agli aspiranti Volontari di Protezione Civile sono:

- la disponibilità ad offrire una parte del proprio tempo libero per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;

- l’attitudine a svolgere attività di Protezione Civile;

- avere un comportamento corretto, buona condotta morale e civile;

- avere compiuto il 18° anno di età.

ARTICOLO 4 - L'Associazione, anche ai sensi delle leggi vigenti sul volontariato non ha fini di lucro; le cariche sociali sono tutte elettive e gratuite, come sono gratuite le prestazioni fornite dai Volontari. Le prestazioni non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e comprovate da idonea documentazione. L’Associazione intende mantenersi e dotarsi di proprie strutture ed attrezzature, idonee per conseguire gli scopi statutari, mediante le quote associative, offerte o donazioni e con i contributi degli Enti preposti secondo la legislazione vigente.

ARTICOLO 5 - Di tutte le entrate e le uscite economiche dell’Associazione dovrà essere tenuta puntuale e precisa documentazione. È compito del tesoriere redigere in forma chiara ed esauriente il bilancio di esercizio da chiudersi al 31 dicembre di ogni anno. Tale bilancio, dopo la verifica del revisore dei conti, dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea Generale degli iscritti entro il 31 marzo successivo. Ogni associato ha il diritto di esaminare i libri sociali e tutta la documentazione contabile presso la sede operativa dietro domanda, anche verbale, rivolta al Tesoriere. Lo stesso è tenuto a soddisfare la richiesta entro 8 (otto) giorni presentando tutti i documenti necessari.

ARTICOLO 6 - L'Associazione, in conformità al regolamento di esecuzione delle leggi vigenti ed uniformemente alle disposizioni in vigore, si impegna a sviluppare la locale organizzazione della Protezione Civile mediante le fasi di:

  1. a) preparazione tecnica e culturale dei Volontari;
  2. b) sensibilizzazione ad ogni livello sociale; -
  3. c) pianificazione ed organizzazione tecnica;
  4. d) operatività.

ARTICOLO 7 - L'Associazione intende collaborare con l'Amministrazione e con altre autorità competenti del luogo e del territorio per la formazione di una coscienza di Protezione Civile e per la sensibilizzazione di tutti i cittadini, sin dall'età scolare, delle problematiche inerenti la tutela dell'individuo, dell'ambiente, e della prevenzione dei rischi presenti sul territorio.

 ARTICOLO 8 - Il Presidente dell'Associazione o suo delegato, anche su richiesta del Sindaco, potrà:

- partecipare alle riunioni degli organismi sovra comunali di Protezione Civile; -

- curare l'attuazione per il proprio territorio di quanto previsto nei Piani di Protezione Civile;

- mantenere i contatti con gli Uffici preposti alla Protezione Civile a qualunque livello.

ARTICOLO 9 - Sono Volontari coloro che versano le quote associative e partecipano alle attività dell'Associazione.

Sono soci Onorari coloro che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea ritengano di designare per particolari benemerenze nel campo della Protezione Civile o per incarichi ricoperti.

Sono soci Sostenitori coloro che si impegnano a sostenere l’Associazione con una quota fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari e sostenitori vengono indicati in elenco diverso da quello dei soci volontari, non hanno diritto di voto e non partecipano alle attività dell’Associazione.

ARTICOLO 10 - Le quote sociali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - La domanda di iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto, del Regolamento ed impegna il Volontario alla partecipazione delle attività dell’Associazione. All’atto dell’iscrizione gli aspiranti Volontari inizieranno un periodo di prova, che non dovrà essere inferiore a 6 (sei mesi), nel quale dovranno acquisire tutte le conoscenze teorico/pratiche necessarie a svolgere la funzione di Volontario di protezione civile.

Gli aspiranti Volontari dovranno frequentare il primo corso base disponibile di “Volontari di protezione Civile”.

Al termine di tale periodo di prova, il Consiglio Direttivo valuterà l’idoneità degli aspiranti Volontari per l’impiego operativo dandone comunicazione agli stessi entro 15 giorni. Nel caso di valutazione negativa essa andrà motivata. Il volontario potrà fare ricorso al collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della decisione. Il collegio si dovrà esprimere entro 15 giorni. La sua decisione è inappellabile.

ARTICOLO 12 - I Volontari cessano di appartenere all’Associazione:

- per dimissioni volontarie;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per espulsione per gravi motivi disciplinari o morali;

- per mancato pagamento della quota sociale;

- per assenze ingiustificate dalle attività addestrative, formative ed operative.

ARTICOLO 13 - Sono organi dell'Associazione:

 l'Assemblea generale;

 il Consiglio Direttivo;

 il Presidente/Rappresentante Legale;

 il tesoriere;

 il revisore dei conti;

 il collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 14 - L’assemblea generale è l’organo base dell’Associazione ed è composta da tutti i soci volontari (con esclusione dei soci onorari e sostenitori). Essa viene convocata mediante avviso pubblico esposto presso la sede operativa almeno 30 giorni prima, con comunicazione diretta mediante posta elettronica e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per la discussione e l’approvazione del bilancio di esercizio.

Ulteriori riunioni potranno essere indette dal Consiglio Direttivo in occasione di particolari necessità deliberative, organizzative ed informative.

L’assemblea potrà altresì essere convocata qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei volontari.

In prima convocazione l’Assemblea sarà valida con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Non è ammesso il voto per corrispondenza né per delega.

Per le delibere volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto dovrà esservi la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale da inserire nel registro dei verbali assembleari.

Le decisioni dell’assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

ARTICOLO 15 - L'Assemblea:

 elegge il Consiglio Direttivo;

 vota i bilanci preventivi e consuntivi;

 elegge il revisore dei conti e i probiviri;

 vota gli indirizzi programmatici presentati dal Consiglio Direttivo;

 può chiedere lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo quando questo ritiene di dover sottoporre all'esame di tutti i Volontari argomenti di particolare e generale interesse e almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio.

ARTICOLO 16Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Volontari, il numero dei componenti è indicato nella misura di 7 (sette) unità, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti:

 il Presidente;

 il vice Presidente;

 il Segretario;

Inoltre il Consiglio Direttivo nomina uno o più Responsabili Operativi il Tesoriere ed il Coordinatore delle Risorse, al proprio interno o tra i Volontari dell’associazione. Qualora queste cariche vengano ricoperte da volontari non consiglieri, gli stessi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito di quest’ultimo ed hanno facoltà consultiva senza diritto di voto.  

Il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il Tesoriere formano la segreteria dell’Associazione.

In caso di dimissioni o recesso per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti; in mancanza o in caso di parità di voti, viene indetta entro 30 (trenta) giorni un’assemblea dei volontari per procedere, tramite votazione, alla sostituzione.

Le candidature alla carica di Consigliere devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima delle votazioni, il voto è personale e segreto, non è ammessa delega; è ammesso il voto per corrispondenza per giustificati motivi e la commissione elettorale curerà il mantenimento della riservatezza.

I membri della commissione elettorale (presidente di seggio e due scrutatori) vengono scelti dal Consiglio Direttivo 20 (venti) giorni prima delle votazioni tra i volontari non candidati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

ARTICOLO 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; in via straordinaria su convocazione del Presidente, o quando ne facciano istanza almeno 3 (tre) consiglieri.

In quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere motivata e presentare un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

La convocazione può avvenire con qualunque mezzo di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è valido se sono presenti almeno 4 (quattro) consiglieri tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati esperti interni, esterni o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all’attività dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete la formulazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tra cui:

 fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

 promuovere e coordinare le attività e autorizzare eventuali spese;

 ratificare, nella prima seduta successiva, i procedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati   dal Presidente per motivi di necessità od urgenza;

 accogliere o respingere le domande degli aspiranti Volontari.

ARTICOLO 18 - Il Presidente rappresenta legalmente pro tempore l'Associazione sia nei confronti dei Volontari che dei terzi; egli da esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, e sovrintende alle attività dell’Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può assumere decisioni immediate dandone al più presto comunicazione al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 19 - Il/i Responsabile/i Operativo/i ha/hanno il compito di coordinare le attività operative durante le emergenze rapportandosi con le Autorità responsabili dell’intervento.

Il Coordinatore delle risorse sovraintende alla gestione delle risorse umane e materiali, rapportandosi con il Consiglio Direttivo, i Responsabili Operativi ed i Capigruppo.

ARTICOLO 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote associative, dalle eccedenze annuali di bilancio (dopo aver coperto ogni spesa residua di gestione), nonché da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa con specifica destinazione al patrimonio.

Potranno essere organizzate raccolte di fondi destinati ad uno specifico progetto o alla gestione generale dell’Associazione.

Del patrimonio deve essere tenuto un inventario aggiornato annualmente da allegarsi ai bilanci generali.

In caso di scioglimento dell'Associazione stessa, il patrimonio sarà devoluto ad associazione di volontariato aventi identiche finalità designata dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuzione ai soci di utili o dividendi in qualunque forma o importo.

ARTICOLO 21 - Il revisore dei conti può chiedere in ogni momento al Tesoriere di verificare tutta la documentazione economica e finanziaria e dare il proprio parere sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili e sul bilancio di fine esercizio. Qualora riscontrasse anomalie o irregolarità dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo che prenderà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 22 - Le sanzioni disciplinari sono:

 ammonimento;

 sospensione temporanea da ogni attività;

 espulsione dall'Associazione.

ARTICOLO 23Il Consiglio Direttivo può deliberare direttamente l'ammonimento o la sospensione temporanea nel caso in cui un associato abbia commesso atti che rechino danno al prestigio ed agli interessi morali o materiali dell’Associazione.

I provvedimenti vengono comunicati per iscritto.

I casi di maggior gravità sono sottoposti alla commissione disciplinare.

Tale commissione disciplinare (probiviri) è composta da tre membri eletti dall’Assemblea.

ARTICOLO 24 - Il socio deferito alla Commissione rimane sospeso dall'attività sociale sino alla comunicazione del provvedimento.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere al Consiglio Direttivo la cui decisione è inappellabile.

ARTICOLO 25 - Il presente statuto è integrato dal Regolamento interno, approvato successivamente dall'Assemblea.

Lo statuto potrà essere modificato ed integrato in relazione all'entrata in vigore di nuove leggi, decreti e regolamenti concernenti la Protezione Civile ed il Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 26 - Per tutto quanto non previsto nello statuto si fa riferimento alla legislazione vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 27 - Lo stemma dell'associazione viene deciso dal Consiglio Direttivo.

Di esso viene fatta descrizione nel regolamento interno.

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